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LEGGE 11 agosto
1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato.
(G.U. n. 196, 22
agosto 1991, Serie Generale)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)
- La Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e
ne favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile e culturale individuate dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
- La presente legge stabilisce
i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.
Art. 2
(Attività di volontariato)
- Ai fini della presente legge
per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa
parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'attività del volontario
non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le
spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dalle organizzazioni stesse.
- La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3
(Organizzazioni di volontariato)
- E' considerato
organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere
l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in
modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
- Le organizzazioni di
volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro
fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
- Negli accordi degli
aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le
diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro, la democraticità della
struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo
di formazione del bilancio, dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da
parte dell'assemblea degli aderenti.
- Le organizzazioni di
volontariato possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività da esse svolta.
- Le organizzazioni svolgono
le attività di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla
legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con
queste convenzionate.
Art. 4
(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato)
- Le organizzazioni di
volontariato debbono assicurare i propri aderenti,
che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
- Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.
Art. 5
(Risorse economiche)
- Le organizzazioni di
volontariato traggono le risorse economiche per il
loro funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali.
- Le organizzazioni di
volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili
occorrenti per lo svolgimento della propria
attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli
600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e,
con beneficio d'inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e
dallo statuto.
- I beni di cui al comma 2
sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
- In caso di scioglimento,
cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico
o analogo settore, secondo le indicazioni contenute
nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6
(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle regioni e dalle province autonome)
- Le regioni e le province
autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei
registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
- L'iscrizione ai registri è
condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli
7 e 8.
- Hanno diritto ad essere
iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti.
- Le regioni e le province
autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il
permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento
dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro
con provvedimento motivato.
- Contro il provvedimento di
diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
- Le regioni e le province
autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall'articolo 12.
- Le organizzazioni iscritte
nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7
(Convenzioni)
- Lo Stato, le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno
sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che
dimostrino attitudine e capacità operativa.
- Le convenzioni devono
contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme
di verifica delle prestazioni e di controllo della
loro qualità nonché le modalità di rimborso delle
spese.
- La copertura assicurativa di
cui all'articolo 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell'ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima.
Art. 8
(Agevolazioni fiscali)(3)
- Gli atti costitutivi delle
organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dall'imposta di
bollo e dall'imposta di registro.
- Le operazioni effettuate
dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini
di solidarietà, non si considerano cessioni di beni
nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di
eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a
carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
- All'articolo 17 della legge
29 dicembre 1990, n. 408, come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102,
dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi,
saranno introdotte misure volte a favorire le
erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le
attività siano destinate a finalità di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente
in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli appositi
registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di
cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere
prevista la deducibilità delle predette erogazioni,
ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni e integrazioni, per
un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero,
ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50
per cento della somma erogata entro il limite del 2
per cento degli utili dichiarati e fino ad un
massimo di lire 100 milioni".
- I proventi derivanti da
attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR),
qualora sia documentato il loro totale impiego per i
fini istituzionali dell'organizzazione di
volontariato. I criteri relativi al concetto di
marginalità di cui al periodo precedente, sono
fissati dal Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali(1).
(3) A norma dell'art. 72, comma 17, L. 23 dicembre
1998, n. 448, le associazioni di volontariato
riconosciute ai sensi della presente legge sono
esonerate dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per gli apparati installati
sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di
protezione civile, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(1) Comma sostituito dall'art. 18, D.L. 29 aprile
1994, n. 260.
Art. 9
(Valutazione dell'imponibile)
- Alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.
954.
Art. 10
(Norme regionali e delle province autonome)
- Le leggi regionali e
provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del
volontariato e favorirne lo sviluppo.
- In particolare,
disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le
organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni
che formano oggetto dell'attività di volontariato,
all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle
organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 alla programmazione degli interventi
nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di
priorità nella scelta delle organizzazioni per la
stipulazione delle convenzioni, anche in relazione
ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo
quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di
sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle
organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 ai corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale svolti
o promossi dalle regioni, dalle province autonome e
dagli enti locali nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni stesse.
Art. 11
(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti
amministrativi)
- Alle organizzazioni di
volontariato, iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Ai fini di cui al comma 1
sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi
statutari delle organizzazioni.
Art. 12
(Osservatorio nazionale per il volontariato)
- Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal
Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato
e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato
operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si
avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi
a disposizione dal Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza
delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e
lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche
in collaborazione con gli enti locali, da
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze
sociali e per favorire l'applicazione di metodologie
di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento
del fenomeno e sullo stato di attuazione delle
normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle
regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento
per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di
informazione e promuovere altre iniziative
finalizzate alla circolazione delle notizie
attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano
tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
- E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per il
volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d)
del comma 1.
Art. 13
(Limiti di applicabilità)
- E' fatta salva la normativa
vigente per le attività di volontariato non
contemplate nella presente legge, con particolare
riferimento alle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e
a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo
di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14
(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)
- Per il funzionamento
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per
la dotazione del Fondo di cui al comma 2
dell'articolo 12 e per l'organizzazione della
Conferenza nazionale del volontariato di cui al
comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è
autorizzata una spesa di due miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
- All'onere di cui al comma 1
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni
di volontariato".
- Le minori entrate derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8
sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al
relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni
di volontariato".
Art. 15
(Fondi speciali presso le regioni)
- Gli enti di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti
che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei
propri proventi, al netto delle spese di
funzionamento e dell'accantonamento di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12,
venga destinata alla costituzione di fondi speciali
presso le regioni al fine di istituire, per il
tramite degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato, e
da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e
qualificarne l'attività.
- Le casse di risparmio, fino
a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 356 del 1990, devono
destinare alle medesime finalità di cui al comma 1
del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficenza e di
pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo
comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e
successive modificazioni.
- Le modalità di attuazione
delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16
(Norme transitorie e finali)
- Fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l'attuazione dei principi contenuti nella presente
legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
Art. 17
(Flessibilità nell'orario di lavoro)
- I lavoratori che facciano
parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, per poter espletare attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme
di flessibilità di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale.
- All'articolo 3 della legge
29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano
i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino
nell'ambito del comune di abituale dimora la loro
opera volontaria e gratuita in favore di
organizzazioni di volontariato riconosciute idonee
dalla normativa in materia, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari di
lavoro o di turnazioni, compatibilmente con
l'organizzazione dell'amministrazione di
appartenenza".
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